venerdì 4 febbraio 2011

Violazione Codice Etico in Ufologia da parte del CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE

Tratto da Facebook
  • Paolo
    Da:

    www.sentinelitalia.org

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    Segnalazione di violazione codice etico

    In data 16 marzo 2008, la Commissione Esecutiva di SENTINEL ITALIA ha deciso di adottare- in ambito ufologico- il "codice di comportamento" originariamente redatto in Gran Bretagna, fra il 1981 e il 1982, ed adottato dalle principali organizzazioni ufologiche britanniche, fra cui in particolare la UFO Investigators Network (UFOIN) e la British UFO Research Association (BUFORA).Tale versione costituisce una base fondamentale delle attività di questo gruppo di inquirenti, i cui membri devono sottoscriverlo ed adottarlo. Per questo motivo, applicando rigorosamente le disposizioni contenute nel Codice, abbiamo voluto evidenziare alcune "presunte" violazione attribuibili ad alcuni membri del "Centro Ufologico Nazionale (CUN)" (che ha adottato lo stesso Codice nel maggio 2005). Poiché pensiamo che la corretta comprensione ed applicazione "concreta" del Codice deve essere considerata come estremamente vincolante e non come una pura operazione di "propaganda" , certi di un pronto, sollecito, rispettoso delle regole deontologiche, intervento -nel merito delle presunte violazioni- da parte del CUN, vi riportiamo qui sotto, esattamente come è stata predisposta, inviata e debitamente ricevuta, la dichiarazione scritta (ex lettera C della sezione "Generalità" del Codice) spedita in data 30/04/2009. Le traduzioni in inglese e francese saranno al più presto disponibili su questo stesso sito.

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    Lettera di segnalazione

    Con la presente dichiarazione scritta (ex lettera C della sezione “Generalità”) vogliamo indicarVi quelle che per noi si palesano come “presunte violazioni” del Codice (nella versione adottata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999) sottoscritto dal CUN nel 2005. Superfluo ricordare che, poiché i componenti del Comitato Esecutivo di Sentinel ITALIA hanno tutti sottoscritto la stessa versione, adottata dai membri fondatori della UFOIN, risulta palese la loro qualifica di “parte lesa” -secondo quanto previsto dalla stessa lettera C e, in combinato, con il principio generale previsto dalla lettera A della sezione “Generalità”: al fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e sui testimoni UFO- anche se, con un’interpretazione più letterale e con particolare riferimento al testo originale (“Any person may bring to the attention of UFOIN an alleged breach of this code by one of its team”, vedi: http://www.ufopsi.com/articles/ufol...thology.html ), tale requisito non dovrebbe neppure essere necessario, visto l’amplissimo spazio di azione riconosciuto a “chiunque” e, una volta fatti propri, i principi generali e lo spirito del Codice.


    In un’intervista a Roberto Pinotti pubblicata sul quotidiano City

    (vedi: http://ufo-hunter.blogspot.com/2008...pinotti.html )

    e pubblicizzata sul sito del CUN l'11 gennaio 2008

    (vedi: http://www.cun-italia.net/news/new.htm ) , il Presidente del CUN alla domanda: “Parliamo degli incontri ravvicinati del 4° tipo, ovvero i "rapimenti alieni". Come si fa ad avere le prove? “ risponde testualmente:


    “Non sono così frequenti come si vuol far credere. Al momento ci sono solo alcuni casi accertati nel mondo, qualcuno in America, uno in Italia con il caso Zanfretta. Si usa l'ipnosi regressiva. Ad esempio i coniugi Hill nel 1961 furono rapiti e sotto ipnosi regressiva entrambi riportarono la stessa versione, e ricordiamoci che è impossibile mentire sotto ipnosi”.


    Come si legge nel codice etico adottato dal Cun nel maggio 2005

    (vedi: http://www.cun-italia.net/codetic.htm )

    il punto 12 (della sezione “Responsabilità verso il testimone”) è chiarissimo:

    Il CUN considera le tecniche di regressione ipnotica del tutto inopportune in occasione delle indagini sui casi ufologici. Esse non devono mai essere usate. Se un testimone si rivolgesse a un investigatore del CUN richiedendo tale metodo, l'investigatore è obbligato a spiegare le ragioni della nostra decisione di non utilizzare tale tecnica e deve mettere al corrente il testimone del dibattito che nella psicologia riconosciuta è in corso sulla sua natura, sui possibili effetti a lunga scadenza di essa -come l’adattamento della memoria- e del nostro divieto assoluto di usarla. Se il testimone insistesse ulteriormente, non dovrebbe essere indirizzato a nessun ufologo, ma ad un medico professionista qualificato. Se il testimone decidesse ancora di procedere con la regressione ipnotica attraverso un’altra strada, l’indagine da parte del CUN deve essere conclusa.


    Pertanto l’oggettivo riferimento all’uso dell’ipnosi regressiva (e all’affermazione -totalmente a-scientifica- che sarebbe impossibile mentire sotto ipnosi) sembrerebbe violare apertamente il divieto “specifico” riportato nell’articolo e lo “spirito” dell’intero articolo.


    Dopo avere cercato, senza alcun risultato sostanziale, di avere delucidazioni in merito alla presunta violazione appena ricordata, abbiamo – con amarezza- constatato che sul Forum di discussione del Cun (o comunque ad esso assimilato; vedi: http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/ ), in diverse discussioni la conoscenza delle norme, dello “spirito” del Codice e della sua applicazione essenziale sembravano essere alquanto lacunose. In particolare, gli interventi del responsabile Cun-Lombardia (nonché membro del Direttivo), Alfredo Benni, parevano sottovalutare la portata del codice stesso ed i suoi fondamenti principali (ex lettera A della sezione “Generalità”: “Il codice di comportamento è destinato a offrire indicazioni, consigli e -quando necessario- azioni obbligatorie, al fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e sui testimoni UFO” ed ex lettera B della sezione “Generalità”: “La versione che segue rappresenta per il CUN una serie fondamentale di principi che debbono essere seguiti da tutti gli iscritti dell'associazione.”).

    Nello specifico, vogliamo segnalarVi due episodi recenti dove “potrebbero” evidenziarsi ulteriori violazioni del Codice.

    In relazione ad un controverso caso (il cosiddetto Caso Urzi), già oggetto di trasmissioni televisive e programmi satirici, ci ha decisamente colpito l’affermazione del Presidente del Cun, contenuta in un recente editoriale pubblicato all’interno della rivista Ufo Notiziario (numero di marzo 2009), organo ufficiale del Centro Ufologico Nazionale diretto da Roberto Pinotti,:

    "... a quello di Pier Giorgio Caria anticipante gli approfondimenti che dedicheremo al controverso caso Urzi" .

    All'interno di un rapporto del Cesnur (la più importante associazione italiana per lo studio e catalogazione delle cosiddette “nuove religioni”) si scrive:


    "...nel 2000 Giorgio Bongiovanni fonda una nuova rivista, ANTIMAFIADuemila, pubblicata in sostituzione di Terzo Millennio. La decisione di dedicarsi anche alla lotta alla mafia viene condivisa solo da una parte dei suoi seguaci. Per sostenere la rivista appena avviata la Nonsiamosoli Video, casa editrice di cui Bongiovanni è direttore responsabile, viene trasformata in Studio3TV, una ditta di produzioni video e multimediali il cui ricavato viene completamente impiegato per il prosieguo dell’opera."


    La "professionalità nel campo della produzione multimediale" di Caria è fuori discussione ed è anche testimoniata dal fatto che molti video da lui curati sono stati venduti anche a Giacobbo (e non solo). E’ nota anche la sua vicinanza al presunto stigmatizzato Giorgio Bongiovanni e il fatto che lavori per quello Studio3TV, una ditta di produzioni video e multimediali il cui ricavato viene completamente impiegato per il prosieguo dell’opera… sempre secondo il Cesnur. Tutto ciò è pienamente legittimo ed esula dall’oggetto di questa dichiarazione scritta. Considerando, però, che il testimone Urzi è, di fatto, un seguace delle dottrine propugnate da Giorgio Bongiovanni (vedi ad esempio: http://www.giorgiobongiovanni.it/it...l#_31mar2009 ), si potrebbero prospettare dubbi –avanzati sul Forum anche da altri, tra cui un iscritto al Cun- sull’opportunità, convenienza, ecc.... che a svolgere tale indagine sia –anche- una persona che crede ad una "nuova confessione religiosa/gruppo dischista", una persona che lavora per una società che fa ESPRESSO RIFERIMENTO allo stesso gruppo dischista e che analizza il materiale "prodotto" da un membro dello stesso gruppo dischista? Questi “dubbi”, pienamente legittimi, non hanno trovato sul Forum una chiara spiegazione. In particolare, il responsabile Cun-Lombardia (nonché membro del Direttivo), Alfredo Benni sembra indirettamente confermare una fattiva partecipazione di Caria all’indagine in oggetto:


    (vedi: http://cunnetwork.freeforumzone.leo...8116258&p=12/ )

    Ma Carlo, è chiaro che Caria partecipa alle indagini. E' arrivato prima di me !!! Insomma, dai... su... le sai le cose, no ? Come è ovvio che il CUN faccia riferimento solo ai suoi inquirenti, anche se la collaborazione di tutti è graditissima. Era palese la cosa. Non vedo perchè io mi debba trovare a specificare nei forum queste cose che sono di una ovvietà colossale solo perché tu fra podcast e forum ti diverti a riproporre queste amenità sul codice etico. Non hai altri argomenti ? Un bel caso ? Una ricerchina...


    In quest’ottica, proviamo a vedere cosa dispone il Codice Etico. Se leggiamo quanto prevede il punto 4, della sezione “Responsabilità nei confronti dell’ufologia”: “Tutti i rapporti sui casi ufologici dovrebbero indicare le persone presenti durante qualsiasi intervista, il loro status e la loro relazione con il testimone o i testimoni”, dobbiamo prendere atto che tali “status e relazioni” non sono state evidenziate nell’editoriale di Roberto Pinotti (e neppure nell’articolo di Pier Giorgio Caria) mentre, seguendo l’iter della discussione sul Forum appare evidente un’ampia sottovalutazione delle tematiche in oggetto che vengono –appunto- definite “amenità”. In combinato con il punto 7, della sezione “Responsabilità nei confronti dell’ufologia”, tali perplessità –soprattutto dopo l’ultimo Simposio di San Marino dove Caria ed Urzi erano presenti come relatori- vengono ulteriormente rafforzate: “La priorità principale di ogni indagine dev’essere di consentire ad un testimone di riferire quanto ha da dire senza alcun intervento esterno. Un investigatore non dovrebbe discutere con un testimone di proprie teorie personali riguardo al caso o al fenomeno durante l’indagine iniziale. Se tali punti fossero discussi in seguito, si dovrebbe sottolineare che si tratta di teorie, ed esse dovrebbero essere sostenute con qualsiasi prova disponibile. Nel rapporto alla comunità ufologica le teorie personali circa un testimone o un caso dovrebbero essere chiaramente indicate come tali e separate dai fatti principali relativi all’indagine.” Risulta, quindi, chiaro perché riteniamo doveroso portare alla Vostra attenzione anche il caso in oggetto. In particolare, con riferimento alla “priorità principale di ogni indagine” che, ricordiamo, dovrebbe consentire al testimone di riferire quanto ha da dire…… “senza alcun intervento esterno”. Presunto o meno.

    Infine vogliamo sottoporVi un ultima vicenda che, nelle ultime settimane, ha avuto enorme notorietà e che, nell’immaginario collettivo “ufologico” viene oramai definita: “il caso dell’Ufo-Kinder”. Il 3 settembre 2006, nei pressi di Punta Raisi, il pilota civile Vincenzo Garofalo dichiarò di aver fotografato con la macchina fotografica digitale, un presunto UFO. L’immagine venne diffusa per la prima volta nel settembre 2008 su Raidue, in un programma in cui si parlava della vicenda di Caronia, e, successivamente, venne pubblicata dalla rivista del Cun nel dicembre 2008. Il 17 marzo Garofalo è ospite, insieme al presidente del CUN Roberto Pinotti, della trasmissione su Raidue “Insieme sul Due”. In tale contesto il presidente del CUN accosta l’immagine dell’ UFO a due casi avvenuti rispettivamente in Cina ed in Inghilterra alcuni anni prima, avvalorando l’ ipotesi che potesse trattarsi dello stesso velivolo. Di questo caso se ne stava parlando in rete, su forum e blog ufologici, da diverso tempo, e qualcuno aveva azzardato che si trattasse di un modellino, di un giocattolo. Purtroppo, senza il “corpo del reato” non si poteva dichiarare nulla di sicuro, fino a quando, Paolo Toselli del CISU (Centro Italiano Studi Ufologici) non rammentò di possedere il modellino in questione; lo fotografò e lo comparò, con la collaborazione di Paolo Bertotti, fototecnico professionista, con il presunto UFO di Garofalo: erano identici! Si trattava di un modellino di astronave (codice S-510) prodotto dalla Ferrero come sorpresina per gli ovetti “Kinder Sorpresa”, modellino tratto dall’ astronave del film di animazione “Chicken Little – Amici per le penne” prodotto dalla Disney e distribuito nel 2005. Successivamente all’ uscita del film la Ferrero inserì i personaggi del film come sorpresine negli ovetti. Successive analisi (Sassalbo Project ed Hwh22) hanno confermato la comparazione originaria e l’identità tra modellino ed immagine di Garofalo.

    Al di là dell’evoluzione del caso in oggetto (peraltro.. oramai quasi unanimemente assodata e prevedibile), in questa sede, preme sottolineare eventuali “presunte” violazioni del Codice Etico. In particolare, ex punto 4 della sezione “Responsabilità nei confronti del pubblico”, possiamo leggere: “Gli investigatori del CUN devono in qualsiasi momento soppesare le loro responsabilità nell’informare il pubblico sulla questione UFO, di contro alle richieste spesso contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di massa. Dovrebbero essere evitate l’emissione di affermazioni non adeguatamente sostenute, l’espressione di teorie carenti di prove e di speculazioni non obiettive circa casi ufologici. Se si cogliesse l’opportunità di offrire una prospettiva razionale per il fenomeno grazie a mezzi rivolti al pubblico, dovrebbe sempre esser rammentato che si rappresenta sia il CUN sia la ricerca scientifica sugli UFO. Ci si dovrà perciò sforzare di farlo in maniera responsabile”. Il senso, lo spirito della norma e l’azione obbligatoria da parte dell’investigatore ivi prevista, sembrano estremamente chiari. Pertanto, vi chiediamo di valutare se il “modus operandi” adottato da Roberto Pinotti, in relazione al caso specifico, sia compatibile con il punto 4 e se vi si possono ravvisare elementi che contrastino con le norme generali del Codice Etico.

    Analogamente, un recentissimo articolo del Segretario Generale del CUN, Vladimiro Bibolotti, pubblicato su UFO Notiziario di aprile (pag. 38) riporta testualmente: “l' oggetto è simile a un modellino della Ferrero Kinder Sorpresa appartenente alla serie Chicken Little, codice S-510-Astronave, è stato trionfalisticamente osservato; e quindi si tratta di un falso. Bene, e allora ? In primis, lo abbiamo sempre saputo”. Concetto diametralmente opposto a quanto riportato in un articolo su UFO Notiziario del dicembre 2008 "a cura del Consiglio Direttivo del CUN". Tale articolo commentava la nota immagine di Garofalo: "Le foto sono quelle di un UFO autentico a tutti gli effetti e dalla forma talmente insolita e peculiare da non consentire dubbi sulla loro genuinità, perchè lo stesso lo ritroviamo in una misconosciuta ricostruzione degli anni Ottanta in Cina e sempre il medesimo lo riscontriamo in Inghilterra qualche anno fa”.

    Perchè pubblicare l’articolo appena ricordato (dicembre 2008) ? E perchè Roberto Pinotti, interpellato sul caso nella trasmissione del 17 marzo "Insieme sul due", presente anche il pilota Garofalo, ha così commentato la domanda del presentatore che gli chiedeva a cosa ci si trovava davanti: "E' ovvio che questo non vuol dire che noi siamo in presenza di un oggetto che viene da Andromeda, tanto per fare una battuta, ma è altrettanto vero che ci troviamo di fronte ad un aeromobile di ignota provenienza e natura, con caratteristiche tecnologiche sicuramente particolari, al di fuori della norma, ma che evidentemente da un bel numero di anni svolazza in tutto il mondo". E perchè presentare il caso al Simposio di S. Marino, senza fare menzione del fatto che si era al corrente, fin dall' inizio, che si trattasse di un falso?

    Incongruenze, contraddizioni, controsensi sono palesi. Ma ciò che davvero –qui- importa è il rispetto del punto 4 della sezione “Responsabilità nei confronti del pubblico”. E, in particolare, della parte “obbligatoria” della norma: “Gli investigatori del CUN devono in qualsiasi momento soppesare le loro responsabilità nell’informare il pubblico sulla questione UFO, di contro alle richieste spesso contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di massa”. Tale responsabilità è stata adeguatamente soppesata, valutata, ponderata? Allo Spettabile Consiglio Direttivo del Centro Ufologico Nazionale le risposte.


    Certi di un vostro, pronto, sollecito, rispettoso delle regole deontologiche, intervento, circa un'eventuale applicazione delle sanzioni previste dallo statuto del CUN (come previsto dalla lettera C della sezione “Generalità” del Codice Etico), Vi porgiamo i più Distinti Saluti e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.


    In data 9 aprile 2009, a maggioranza, il Comitato Esecutivo di SENTINEL ITALIA


    Il Presidente

    Paolo Bolognesi

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